STATUTO
Art. 1 È costituita unassociazione con la denominazione:
"A.N.I.V. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LINGEGNERIA DEL VENTO"
(in seguito chiamata solo "A.N.I.V.")
L A.N.I.V. aderisce alla "INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR WIND ENGINEERING (I.A.W.E.).
Art. 2 Lassociazione ha sede in Roma alla Via Eudossiana, 18, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dellUniversità degli Studi "LA SAPIENZA".
Art. 3 La durata è illimitata.
Art. 4 LA.N.I.V. è associazione di carattere culturale ed ha lo scopo di diffondere ed approfondire le conoscenze degli effetti del vento sulle costruzioni e fenomeni analoghi, tra professionisti, tecnici e ricercatori operanti in Italia.
A tale scopo lA.N.I.V.:
LA.N.I.V. può svolgere mansioni consultive per gli organi dello Stato ed altri Enti pubblici e privati nei campi di suo interesse, in particolare per la stesura e lapplicazione di Norme tecniche.
Art. 5 Il patrimonio associativo è costituito:
Art. 6 Lesercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è sottoposto allapprovazione dellassemblea entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio sociale.
Entro il 30 Ottobre di ogni anno lorgano amministrativo predispone il bilancio preventivo per lesercizio successivo.
Art. 7 Possono esser soci dellA.N.I.V. persone ed Enti interessati agli scopi dellassociazione sopra indicati.
I soci dellassociazione si dividono in:
Sono soci effettivi le persone fisiche e gli Enti che vi siano stati regolarmente ammessi.
I soci effettivi, a seconda che siano persone fisiche od Enti, si denominano Soci individuali o Soci collettivi.
I soci individuali ed i soci collettivi sono tenuti ogni anno al versamento della quota associativa il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo.
Assumono la qualifica di Soci sostenitori quei Soci effettivi che versino annualmente una quota pari ad almeno tre volte la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di sostenitore non modifica i diritti ed i doveri del Socio.
Sono Soci onorari con esonero dal pagamento di quote o contributi persone fisiche o Enti che lorgano amministrativo riterrà di ammettere con tale qualifica per riconosciuti meriti in relazione agli scopi dellassociazione.
Ladesione è compatibile con lappartenenza ad altre associazioni culturali.
Per essere ammessi quali soci dellA.N.I.V. occorre farne domanda scritta allorgano amministrativo che delibererà laccettazione o il rigetto della domanda.
Il Socio deve versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dallorgano amministrativo.
Per il primo anno la quota associativa è fissata in Lire 20.000 = (ventimila).
Art. 8 La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morte, per decadenza e per qualsiasi altra causa che comporti la cessazione di appartenenza allassociazione quali lespulsione per indegnità.
Questultima viene pronunziata dallorgano amministrativo nei casi di azioni o comportamenti incompatibili con gli scopi morali e culturali dellassociazione.
La decadenza è pronunziata dallorgano amministrativo per morosità nel versamento della quota per oltre due anni.
Art. 9 Gli organi dellassociazione sono:
Art. 10 I soci sono convocati in assemblea dallorgano amministrativo almeno una volta allanno entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio sociale mediante avviso (contenente il giorno, il luogo, lora delladunanza e lordine del giorno) da spedirsi a ciascun Socio almeno otto giorni prima di quello fissato per ladunanza.
Nellavviso di convocazione potrà essere indicata anche la data delleventuale seconda convocazione.
Lassemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
Lassemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dellassociazione, sulla nomina degli amministratori, sulle modifiche dellatto costitutivo e dello Statuto e su quanto altro di sua competenza per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire allassemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione che dovrà essere versata nelle casse dellassociazione entro il 30 Aprile di ogni anno.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se amministratori, salvo, in questo caso, per lapprovazione di bilanci, per le deliberazioni in merito a responsabilità degli amministratori.
Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci.
Lassemblea è presieduta dallamministratore unico o dal Presidente del Consiglio; in mancanza dal Vicepresidente, se nominato; in mancanza, lassemblea stessa nomina il proprio presidente.
Spetta al Presidente dellassemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire allassemblea.
Delle riunioni dellassemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
In prima convocazione le deliberazioni dellassemblea sono valide se prese con la presenza di almeno la metà degli associati e con la maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dellassociazione e la devoluzione del patrimonio sono valide se prese con la presenza dei due terzi dei Soci e con la maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti.
Gli amministratori non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Art. 11 Lassociazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non maggiore di tredici oppure da un amministratore unico.
Gli amministratori devono essere Soci o rappresentanti designati da Soci collettivi.
Lassemblea di volta in volta delibera se nominare un amministratore unico oppure un Consiglio direttivo. In questultimo caso prima di procedere alla nomina degli amministratori fisserà il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.
I componenti del consiglio oppure lamministratore unico durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dallassemblea allatto della nomina e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, di decesso, di decadenza o di espulsione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, se non nominato dallassemblea, e, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente ed un Segretario Tesoriere se non nominati dallassemblea.
Il Consiglio nomina, altresì, nel proprio seno i delegati dellA.N.I.V. presso lI.A.W.E. ed eventuali altre associazioni od organismi internazionali.
Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nellavviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica; comunque almeno due volte allanno per deliberare in ordine al conto consuntivo e preventivo ed allammontare della quota sociale.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore ad un giorno.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Allorgano amministrativo sia esso Consiglio direttivo o amministratore unico spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellassociazione.
La rappresentanza legale dellassociazione spetta al Presidente del Consiglio direttivo o a chi ne fa le veci o allamministratore unico.
Il Presidente del Consiglio direttivo o lamministratore unico sono autorizzati ad eseguire incassi di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni e da privati rilasciandone liberatoria quietanza e compiere operazioni con banche di qualsiasi genere compreso lapertura e la gestione di conti correnti.
Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.
Il Presidente del Consiglio direttivo, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
Di fronte ai Soci, a terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dellassenza per impedimento del Presidente.
Il Segretario Tesoriere tiene custoditi ed aggiornati i libri contabili ed i registri dellassociazione; cura la corrispondenza ed il perfezionamento delle pratiche burocratiche; custodisce i valori dellassociazione; si attiene alle delibere dellassemblea e del Consiglio ed alle direttive del Presidente del Consiglio direttivo.
Art. 12 Lo scioglimento dellassociazione è deliberato dallassemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 13 Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra questi e lassociazione o suoi organi saranno deferite, se non vietato dalla Legge, alla decisione di tre probiviri da nominarsi dallassemblea ; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.
Art. 14 Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.