STATUTO

Art. 1 – È costituita un’associazione con la denominazione:
"A.N.I.V. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’INGEGNERIA DEL VENTO"
(in seguito chiamata solo "A.N.I.V.")
L’ A.N.I.V. aderisce alla "INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR WIND ENGINEERING (I.A.W.E.).

Art. 2 – L’associazione ha sede in Roma alla Via Eudossiana, 18, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi "LA SAPIENZA".

Art. 3 – La durata è illimitata.

Art. 4 – L’A.N.I.V. è associazione di carattere culturale ed ha lo scopo di diffondere ed approfondire le conoscenze degli effetti del vento sulle costruzioni e fenomeni analoghi, tra professionisti, tecnici e ricercatori operanti in Italia.
A tale scopo l’A.N.I.V.:

L’A.N.I.V. può svolgere mansioni consultive per gli organi dello Stato ed altri Enti pubblici e privati nei campi di suo interesse, in particolare per la stesura e l’applicazione di Norme tecniche.

Art. 5 – Il patrimonio associativo è costituito:

  1. dalle quote associative;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
  3. dalle oblazioni e donazioni o da altri fondi che saranno elargiti a favore dell’associazione;
  4. dai proventi derivanti da provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altri Enti Pubblici o Privati.

Art. 6 – L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Entro il 30 Ottobre di ogni anno l’organo amministrativo predispone il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

Art. 7 – Possono esser soci dell’A.N.I.V. persone ed Enti interessati agli scopi dell’associazione sopra indicati.
I soci dell’associazione si dividono in:

  1. Soci effettivi;
  2. Soci sostenitori;
  3. Soci onorari.

Sono soci effettivi le persone fisiche e gli Enti che vi siano stati regolarmente ammessi.
I soci effettivi, a seconda che siano persone fisiche od Enti, si denominano Soci individuali o Soci collettivi.
I soci individuali ed i soci collettivi sono tenuti ogni anno al versamento della quota associativa il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo.
Assumono la qualifica di Soci sostenitori quei Soci effettivi che versino annualmente una quota pari ad almeno tre volte la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di sostenitore non modifica i diritti ed i doveri del Socio.
Sono Soci onorari con esonero dal pagamento di quote o contributi persone fisiche o Enti che l’organo amministrativo riterrà di ammettere con tale qualifica per riconosciuti meriti in relazione agli scopi dell’associazione.
L’adesione è compatibile con l’appartenenza ad altre associazioni culturali.
Per essere ammessi quali soci dell’A.N.I.V. occorre farne domanda scritta all’organo amministrativo che delibererà l’accettazione o il rigetto della domanda.
Il Socio deve versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall’organo amministrativo.
Per il primo anno la quota associativa è fissata in Lire 20.000 = (ventimila).

Art. 8 – La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morte, per decadenza e per qualsiasi altra causa che comporti la cessazione di appartenenza all’associazione quali l’espulsione per indegnità.
Quest’ultima viene pronunziata dall’organo amministrativo nei casi di azioni o comportamenti incompatibili con gli scopi morali e culturali dell’associazione.
La decadenza è pronunziata dall’organo amministrativo per morosità nel versamento della quota per oltre due anni.

Art. 9 – Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo o l’amministratore unico.

Art. 10 – I soci sono convocati in assemblea dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante avviso (contenente il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno) da spedirsi a ciascun Socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nell’avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data dell’eventuale seconda convocazione.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina degli amministratori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e su quanto altro di sua competenza per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione che dovrà essere versata nelle casse dell’associazione entro il 30 Aprile di ogni anno.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se amministratori, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci, per le deliberazioni in merito a responsabilità degli amministratori.
Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci.
L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal Presidente del Consiglio; in mancanza dal Vicepresidente, se nominato; in mancanza, l’assemblea stessa nomina il proprio presidente.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’assemblea.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la presenza di almeno la metà degli associati e con la maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sono valide se prese con la presenza dei due terzi dei Soci e con la maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti.
Gli amministratori non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 11 – L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non maggiore di tredici oppure da un amministratore unico.
Gli amministratori devono essere Soci o rappresentanti designati da Soci collettivi.
L’assemblea di volta in volta delibera se nominare un amministratore unico oppure un Consiglio direttivo. In quest’ultimo caso prima di procedere alla nomina degli amministratori fisserà il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.
I componenti del consiglio oppure l’amministratore unico durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall’assemblea all’atto della nomina e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, di decesso, di decadenza o di espulsione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, se non nominato dall’assemblea, e, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente ed un Segretario – Tesoriere se non nominati dall’assemblea.
Il Consiglio nomina, altresì, nel proprio seno i delegati dell’A.N.I.V. presso l’I.A.W.E. ed eventuali altre associazioni od organismi internazionali.
Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica; comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al conto consuntivo e preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore ad un giorno.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
All’organo amministrativo sia esso Consiglio direttivo o amministratore unico spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
La rappresentanza legale dell’associazione spetta al Presidente del Consiglio direttivo o a chi ne fa le veci o all’amministratore unico.
Il Presidente del Consiglio direttivo o l’amministratore unico sono autorizzati ad eseguire incassi di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni e da privati rilasciandone liberatoria quietanza e compiere operazioni con banche di qualsiasi genere compreso l’apertura e la gestione di conti correnti.
Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.
Il Presidente del Consiglio direttivo, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
Di fronte ai Soci, a terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Il Segretario – Tesoriere tiene custoditi ed aggiornati i libri contabili ed i registri dell’associazione; cura la corrispondenza ed il perfezionamento delle pratiche burocratiche; custodisce i valori dell’associazione; si attiene alle delibere dell’assemblea e del Consiglio ed alle direttive del Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 12 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 13 – Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra questi e l’associazione o suoi organi saranno deferite, se non vietato dalla Legge, alla decisione di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea ; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Art. 14 – Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.